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Avviso RID
Con riferimento alle modalità di
accettazione delle partite commerciali e di fatturazione si invitano gli utenti
alla lettura delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) pubblicate sul
sito del GSE nella sezione "RITIRO DEDICATO - GUIDA OPERATIVA". In tale
documento sono illustrate le funzionalità che saranno messe a breve a
disposizione dell'utente per procedere alla convalida delle partite commerciali
inerenti l'energia ceduta ed alla fatturazione.
(GSE) 11/02/2008
Ritiro
dedicato (RID)
Seminario AEEG "Modalità e condizioni economiche per il "ritiro
dedicato"dell'energia elettrica - Milano 20 luglio 2007
FAQ (Domande frequenti)
Le FAQ riportate di seguito forniscono una risposta ai
quesiti più frequenti posti dagli Operatori elettrici al GSE sul regime di
Ritiro dedicato dell’energia elettrica. Tali FAQ hanno valore esemplificativo e
saranno aggiornate periodicamente in funzione sia di eventuali modifiche
normative e/o regolamentari, sia di ulteriori successivi approfondimenti in
materia.
GENERALE
1. Cosa si intende per ritiro dedicato
dell’energia elettrica?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui
al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto
è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle
modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.
2. Chi è il soggetto che procede al ritiro
dedicato?
L’AEEG, con Deliberazione n. 280/2007, ha stabilito che il Gestore dei Servizi
Elettrici - GSE Spa ricopra il ruolo di intermediazione commerciale tra i
produttori e il sistema elettrico e conseguentemente proceda al ritiro dedicato
dell’energia elettrica.
3. Quali sono i vantaggi di aderire al regime
di ritiro dedicato?
Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione
dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE
è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la
convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica sostituendo
ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale
dell’energia elettrica ed all’accesso ai servizi di dispacciamento e di
trasporto.
Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che
riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la
convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione
e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione
relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.
4. Per quali impianti è prevista la possibilità
di richiedere al GSE il ritiro dedicato dell’energia elettrica?
E’ prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l’energia
elettrica prodotta dagli impianti:
1. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti
rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
2. di qualsiasi potenza che producano energia elettrica dalle seguenti fonti
rinnovabili:
 | eolica; |
 | solare; |
 | geotermica; |
 | del moto ondoso; |
 | maremotrice; |
 | idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua
fluente). |
3. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA
alimentati da fonti non rinnovabili, ivi compresa la produzione non imputabile
delle centrali ibride;
4. con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da
fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto
ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore (così
come definito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99).
In sintesi si tratta degli impianti citati dall’articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04.
5. E’ possibile accedere al regime di ritiro
dedicato per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?
Si, nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal regime di ritiro
dedicato, e comunque al netto dell’energia elettrica prodotta, immessa in rete e
ceduta al GSE nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n.
108/97.
6. Sono obbligato a cedere le mie eccedenze
produttive al GSE?
No, il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di
vendita dell’energia elettrica e può essere attivato esclusivamente su richiesta
del produttore.
7. E’ necessario che il produttore richieda
esplicitamente il ritiro dell’energia elettrica al GSE per potersi avvalere
delle modalità di ritiro, delle condizioni economiche e delle semplificazioni
previste dalla deliberazione AEEG?
Sì, perché il produttore può scegliere di destinare commercialmente la propria
produzione di energia elettrica a chi ritiene più opportuno (Borsa elettrica,
cliente finale idoneo, cliente grossista) e non necessariamente al GSE.
8. A cosa serve la convenzione stipulata tra il
GSE ed il produttore?
La convenzione serve a regolare il ritiro commerciale dell’energia elettrica e
sostituisce ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione
commerciale dell’energia elettrica, all’accesso ai servizi di dispacciamento e
di trasporto.
9. La convenzione sostituisce gli adempimenti
relativi alla connessione dell’impianto?
No, non sostituisce né gli adempimenti relativi alla connessione, né quelli
relativi alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto, né la
regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal
produttore.
10. E’ possibile richiedere il ritiro dedicato
solo per una quota dell’energia prodotta?
E’ previsto che l’adesione al regime di ritiro dedicato sia riferita all’intera
quantità di energia elettrica immessa in rete dall’impianto (ad eccezione di
quella ceduta nell’ambito di convenzioni di cessione pluriennali). Un
autoproduttore che autoconsuma parte della propria produzione di energia
elettrica, può richiedere il ritiro dell’energia elettrica non autoconsumata e
immessa in rete.
11. E’ possibile stipulare una convenzione per
un periodo di tempo inferiore all’anno?
No, il regime di ritiro dedicato ha durata almeno annuale.
12. Se un impianto di cogenerazione ha una
potenza elettrica superiore a 10 MVA e viene immessa in rete solo una parte
della produzione di energia elettrica, corrispondente ad una potenza inferiore a
10 MVA, è possibile richiedere al GSE il ritiro dell’energia elettrica immessa
in rete?
Ai sensi della legge n. 239/04 la soglia pari a 10 MVA è riferita alla potenza
dell’impianto, non alla potenza immessa in rete. Pertanto l’energia elettrica
prodotta da tale impianto e immessa in rete può essere ceduta al GSE solo se
l’impianto è alimentato da fonti rinnovabili ed è nella titolarità di un
autoproduttore.
In generale, l’energia elettrica prodotta da un impianto di potenza uguale o
superiore a 10 MVA alimentato da fonti rinnovabili diverse da quella eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, può essere ceduta al GSE
solo se l’impianto è nella titolarità di un autoproduttore.
Ultimo aggiornamento 20 novembre 2007
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