Renewable Energy Management Technology

Home ] Su ]

 

 

 

 

Avviso RID


Con riferimento alle modalità di accettazione delle partite commerciali e di fatturazione si invitano gli utenti alla lettura delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) pubblicate sul sito del GSE nella sezione "RITIRO DEDICATO - GUIDA OPERATIVA". In tale documento sono illustrate le funzionalità che saranno messe a breve a disposizione dell'utente per procedere alla convalida delle partite commerciali inerenti l'energia ceduta ed alla fatturazione.

(GSE) 11/02/2008

 

 Ritiro dedicato (RID)

Seminario AEEG "Modalità e condizioni economiche per il "ritiro dedicato"dell'energia elettrica - Milano 20 luglio 2007

 FAQ (Domande frequenti)

Le FAQ riportate di seguito forniscono una risposta ai quesiti più frequenti posti dagli Operatori elettrici al GSE sul regime di Ritiro dedicato dell’energia elettrica. Tali FAQ hanno valore esemplificativo e saranno aggiornate periodicamente in funzione sia di eventuali modifiche normative e/o regolamentari, sia di ulteriori successivi approfondimenti in materia.

GENERALE

1. Cosa si intende per ritiro dedicato dell’energia elettrica?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.

2. Chi è il soggetto che procede al ritiro dedicato?
L’AEEG, con Deliberazione n. 280/2007, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa ricopra il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico e conseguentemente proceda al ritiro dedicato dell’energia elettrica.

3. Quali sono i vantaggi di aderire al regime di ritiro dedicato?
Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica ed all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.
Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.

4. Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE il ritiro dedicato dell’energia elettrica?
E’ prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l’energia elettrica prodotta dagli impianti:
1. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
2. di qualsiasi potenza che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili:
 

eolica;
solare;
geotermica;
del moto ondoso;
maremotrice;
idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente).

3. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
4. con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore (così come definito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99).
In sintesi si tratta degli impianti citati dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04.

5. E’ possibile accedere al regime di ritiro dedicato per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?
Si, nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal regime di ritiro dedicato, e comunque al netto dell’energia elettrica prodotta, immessa in rete e ceduta al GSE nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97.

6. Sono obbligato a cedere le mie eccedenze produttive al GSE?
No, il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica e può essere attivato esclusivamente su richiesta del produttore.

7. E’ necessario che il produttore richieda esplicitamente il ritiro dell’energia elettrica al GSE per potersi avvalere delle modalità di ritiro, delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dalla deliberazione AEEG?
Sì, perché il produttore può scegliere di destinare commercialmente la propria produzione di energia elettrica a chi ritiene più opportuno (Borsa elettrica, cliente finale idoneo, cliente grossista) e non necessariamente al GSE.

8. A cosa serve la convenzione stipulata tra il GSE ed il produttore?
La convenzione serve a regolare il ritiro commerciale dell’energia elettrica e sostituisce ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica, all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.

9. La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell’impianto?
No, non sostituisce né gli adempimenti relativi alla connessione, né quelli relativi alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto, né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.

10. E’ possibile richiedere il ritiro dedicato solo per una quota dell’energia prodotta?
E’ previsto che l’adesione al regime di ritiro dedicato sia riferita all’intera quantità di energia elettrica immessa in rete dall’impianto (ad eccezione di quella ceduta nell’ambito di convenzioni di cessione pluriennali). Un autoproduttore che autoconsuma parte della propria produzione di energia elettrica, può richiedere il ritiro dell’energia elettrica non autoconsumata e immessa in rete.

11. E’ possibile stipulare una convenzione per un periodo di tempo inferiore all’anno?
No, il regime di ritiro dedicato ha durata almeno annuale.

12. Se un impianto di cogenerazione ha una potenza elettrica superiore a 10 MVA e viene immessa in rete solo una parte della produzione di energia elettrica, corrispondente ad una potenza inferiore a 10 MVA, è possibile richiedere al GSE il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete?
Ai sensi della legge n. 239/04 la soglia pari a 10 MVA è riferita alla potenza dell’impianto, non alla potenza immessa in rete. Pertanto l’energia elettrica prodotta da tale impianto e immessa in rete può essere ceduta al GSE solo se l’impianto è alimentato da fonti rinnovabili ed è nella titolarità di un autoproduttore.
In generale, l’energia elettrica prodotta da un impianto di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentato da fonti rinnovabili diverse da quella eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, può essere ceduta al GSE solo se l’impianto è nella titolarità di un autoproduttore.

Ultimo aggiornamento 20 novembre 2007
 

 

Powered by  RemTechnology 2000-2008- Copyright © 2008  - Ultimo aggiornamento: 21-02-08

Webmaster: remtechnology@libero.it - Padova - Fax 02.700429354